Quando un medico non può invocare l’obiezione di coscienza

“L’obiezione di coscienza non può essere invocata dal personale sanitario, ed esercente le attività ausiliarie quando, data la particolarità delle circostanze, il loro personale intervento è indispensabile per salvare la vita della donna in imminente pericolo”. (Legge 194 – art. 9)
Riguardo questa tragedia le indagini chiariranno se siamo oltre l’obiezione di coscienza, ma in ogni caso questo tema deve essere affrontato e rivisto con fermezza, anche dalla politica, a partire dal mio partito! Fermo restando che spesso basterebbe fare attenzione nella gestione dei turni dei medici per evitare problemi, c’è un passaggio in particolare che sottoscrivo in questo articolo ed è il seguente: “se decidi liberamente di fare l’operatore sanitario in un ospedale pubblico che garantisce anche il servizio di interruzione volontaria di gravidanza, forse non dovresti essere obiettore, cioè pretendere di non garantire una prestazione medica usando il privilegio concesso da una legge di quasi quarant’anni fa”. Ricordo a tale proposito la delibera della Regione Lazio che va esattamente in questa direzione.

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